CORSI ECM 2023-2025 NOVITÀ

Corsi ECM 2023-2025: le nuove disposizioni

Tutti gli odontoiatri, in quanto professionisti del settore della salute orale e dentale, devono seguire un iter formativo e di aggiornamento specifico, nel rispetto di quanto previsto dal sistema di aggiornamento attivo in Italia dal 2002. Conclusosi il triennio formativo 2020-2022 e iniziato quello 2023-2025, vediamo quali sono i comportamenti richiesti, soprattutto in merito al raggiungimento dei crediti dei corsi ECM.

Corsi ECM, dal vecchio al nuovo triennio

I professionisti abilitati e operanti nel campo della diagnosi e della terapia di malattie congenite del cavo orale e della riabilitazione dentale devono completare la formazione attraverso i corsi ECM.

Devono quindi maturare un certo numero di crediti per ogni triennio. Alcuni di questi devono obbligatoriamente riguardare l’argomento della radioprotezione.

Acronimo di Educazione Continua in Medicina, i corsi ECM vogliono garantire, in tutto il Paese, la qualità della formazione continua, attraverso aggiornamento e miglioramenti che interessano gli odontoiatri sia da un punto di vista tecnico sia da quello di rapporto con i pazienti e con le loro differenti necessità.

Al termine del 2022, il sistema di aggiornamento italiano ha concesso la possibilità di saldare eventuali debiti formativi entro la fine del 2023. I dubbi sorgono dal momento che il 2023 corrisponde anche all’inizio del nuovo triennio.

Cosa fare, quindi? Ecco quanto riportato dalla Legge n.14 del 24 febbraio 2023:

Articolo 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina) Il comma 5 dell’articolo 4, interamente sostituito durante l’esame in sede referente, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di un anno, a tutto il 2023. Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID19. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. […] Il comma 5 prevede, mediante l’aggiunta dei commi 1-bis e 1-ter all’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), le seguenti disposizioni: – la proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, del periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari individuati dalla L. n.3/2018 che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza pandemica per COVID-19 (comma 1-bis). 

Quanti sono e come ottenere gli ECM obbligatori?

Il triennio di aggiornamento formativo si considera concluso al raggiungimento di 150 crediti.

In riferimento al triennio 2020-2022, tuttavia, è stato riconosciuto un bonus di 50 crediti, per cui il totale è di 100 crediti. Se l’odontoiatra ha costituito il suo dossier formativo come proposto dalla FNOMCeO, gli viene riconosciuto un ulteriore bonus di 30 crediti, quindi rimangono solamente 70 crediti formativi da maturare.

Di questi 70 crediti, 10,5 (ovvero il 15%) devono riguardare la radioprotezione. 

A loro volta i 10,5 crediti possono essere maturati, per un massimo del 20%, attraverso l’autoformazione.

In seguito alla formazione del suo dossier formativo FNOMCeO, l’odontoiatra può usufruire di un bonus di altri 20 crediti per il nuovo triennio (2023-2025).

Durante il 2023 può quindi saldare eventuali debiti formativi del triennio 2020-2022 e maturare crediti per il triennio 2023-2025.

Come controllare gli ECM maturati?

Se l’odontoiatra ha accumulato i crediti attraverso corsi ECM organizzati da provider accreditati a livello regionale come noi di BTL può ottenere tutte le informazioni necessarie visitando il portale Co.Ge.A.P.S. All’interno dello stesso sito trova anche la sezione riservata agli ECM di radioprotezione.

Ricordiamo che il mancato aggiornamento formativo compromette i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’ordine del medici e odontoiatri e dei presupposti per la copertura assicurativa ai sensi della nuova normativa Gelli-Bianco, in materia di responsabilità medica.

L’invito è quindi quello di proseguire la propria formazione con attenzione e costanza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge italiana.

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come gestire studio dentistico - intervista dott. Caprara

Come gestire uno studio dentistico ed essere felici?

Abbiamo avuto il piacere di confrontarci con il dott. Tiziano Caprara, primo odontoiatra accreditato in Italia dei progetto Ecodentistry e Verdenti, relatore a convegni nazionali ed esteri e autore di Dentista Zen®, non solo un libro, ma un vero e proprio approccio per imparare l’arte del “gestire uno studio dentistico ed essere felici”.

1. Come conciliare nella gestione dello studio aspetti complessi e “stressanti” come l’organizzazione interna, il personale, i costi elevati e l’elevata burocrazia con una visione da “Dentista Zen®” e quali benefici può portare?

La visione del Dentista Zen® si concentra sul concetto di serenità. Come sappiamo, la serenità è un obiettivo comune, che portiamo avanti personalmente e professionalmente, anche quando facciamo riferimento a un ambiente come uno studio dentistico. 

Cosa intendo? Quello dello studio dentistico è un ambiente frenetico, in cui il titolare spesso deve gestire tempi ridotti e urgenze, che complicano e aggravano il peso della normale attività e dei costi dello studio. Le fonti di stress sono numerose e sempre in aumento: pensiamo alle difficoltà di delega, alle incombenze burocratiche che introducono a loro volta nuove urgenze, il timore di cadere in una inadempienza e di mettere così a rischio l’intero studio. Come può lavorare serenamente, in un ambiente di questo tipo, un dentista?

Tramite Dentista Zen® l’obiettivo è proprio quello di consentire al titolare di essere sereno. Come? Concentrandosi “solamente” sul suo lavoro in senso stretto e non “distraendosi” con preoccupazioni che non gli competono dal punto di vista professionale. Solo se lavora serenamente, può trasmettere la stessa serenità ai suoi collaboratori, al personale e al paziente.

“Il dentista deve fare solo il dentista”, non il segretario dell’assistente perché incapace di delegare, non deve pensare al paziente che non paga, né ad essere in regola con il GDPR per paura di prendere una salatissima multa o con il DVR per timore che sia in scadenza. Il dentista non può nemmeno pensar di vivere  con la costante preoccupazione di non essere a norma con le radiazioni ionizzanti. Al contrario, deve pensare esclusivamente a svolgere il suo lavoro nel migliore dei modi, trasmettendo serenità al paziente. E come può trasmetterla se non è lui il primo ad averla?

2. Nel suo ultimo libro, Il Dentista Zen®, parla di un concetto molto importante nel lavoro e nella vita, l’IKIGAI. Ci può riassumere questo concetto e come si applica all’ambito odontoiatrico? 

IKIGAI significa in giapponese “lo scopo etico della vita”. Qual è il nostro IKIGAI? Può essere la ricerca della serenità, la felicità nostra e degli altri.

Cosa intendo quando associo l’IKIGAI alla ricerca della serenità del titolare, quindi del personale, infine del paziente? Come si può concretizzare questo concetto?

Innanzitutto, si può iniziare a condividere concetti, pensieri, risultati con il personale ausiliare. Le riunioni periodiche, in questo senso, sono ottimi veicoli comunicativi, perché ci consentono di esprimerci e di renderci più efficienti. E si tratta di un’efficienza che non si ferma al mero concetto di fatturato, ma che va intesa in senso più ampio: infatti un ambiente efficiente, con personale efficiente, lavora meglio ed è più sereno. In una riunione possiamo concentrarci su ciò che crea valore agli occhi del paziente, quindi soffermarci non solo sul protocollo (ad esempio la telefonata al paziente), ma sull’obiettivo del protocollo (fissare l’appuntamento al paziente, non solo telefonargli). In questo modo il mondo del dentista incontra quello del personale nel modo più efficace possibile. 

Prendiamo, ad esempio, la burocrazia: ha sicuramente un valore importante quando si parla di studio dentistico, ma questo valore non è direttamente percepito dal paziente. Questo significa che il dentista non dovrebbe soffermarsi su questi aspetti, perché inficiano la sua serenità (e quindi quella del paziente) senza apportare un valore finale concreto. Per questo, dovrebbe delegare a persone competenti – come te, Fabienne – e a società come la BTL che sono profondamente aggiornate e attente a questi aspetti e che si rivelano veri e propri partner dei dentisti. Togliere il peso di queste incombenze al dentista significa lasciarlo libero di concentrarsi su ciò che apporta un reale valore finale e far sì che lavori serenamente.

Si crea un circolo virtuoso, in cui l’efficienza porta serenità e la serenità porta efficienza. Questo è proprio il circolo che si crea intorno a Dentista Zen® ed è l’esatto opposto del circolo in cui l’inefficienza causa spreco di denaro, di tempo e di relazioni.

3. Da un nostro sondaggio effettuato con le Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO) sugli aspetti più importanti per loro in ambito lavorativo, è emerso che la priorità non è lo stipendio ma sono altri aspetti come: Lavorare in un ambiente sereno – Lavorare in un team affiatato e stimolante – Prospettive di crescita reali all’interno dello studio. Cosa ne pensa?

Devo dire che in risposta ad una domanda simile anche i dentisti mettono al primo posto la serenità. 

Siamo d’accordo che tutti, ASO e dentisti, desiderano lavorare in uno studio efficiente e sereno. Ciò significa che il dentista deve formarsi per organizzare delle riunioni che siano veramente efficaci e motivanti, per puntare a uno studio che migliori continuamente.

L’automiglioramento dello studio, il cosiddetto Dental Kaizen, concetto illustrato in Dentista Zen® e argomento dei nostri prossimi corsi; è un piano di automiglioramento dello studio ad opera del personale ausiliare, che contrasta quel naturale degrado che avviene nell’organizzazione in assenza di miglioramento continuo. Esistono vari strumenti che sono di supporto al miglioramento e al mantenimento dello studio.

4. Quali strumenti organizzativi e gestionali deve utilizzare l’odontoiatra per migliorare questi aspetti?

Parlando del futuro, diciamo dal 2025 in poi, cambieranno i numeri della domanda e dell’offerta, e sarà indispensabile avere degli strumenti come:

  • Un buon software gestionale che fornisca dati corretti e esaustivi in modo da diventare un nostro “consulente gestionale personale”
  • Un bravo commercialista che ci aiuti nella protezione dei nostri beni 
  • Del personale ausiliare “mentedopera”che collabori attivamente nella gestione e nell’organizzazione dello studio
  • Una azienda capace che si possa fare carico delle incombenze burocratiche dei uno studio

Ringraziamo il Dott. Caprara per essersi reso disponibile a condividere con noi di BTL queste riflessioni. Ti invitiamo a visitare il sito www.dentistazen.com o a prendere contatto tramite WhatsApp per saperne di più sui corsi disponibili al numero 3899225075.

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come contenere bollette studio odontoiatrico

Come contenere le bollette dello studio odontoiatrico?

Abbiamo incontrato Giacomo Filaferro, consulente EnerCom, al quale abbiamo posto alcune domande riguardo il caro bollette e le misure che uno studio odontoiatrico potrebbe e dovrebbe adottare per contenere i costi e rimanere sempre aggiornato sull’andamento delle proprie utenze.

Giacomo, grazie per essere oggi qui con noi. Iniziamo subito con la prima domanda: secondo te cosa può fare uno studio odontoiatrico per far fronte ai recenti ed esorbitanti aumenti in bolletta?

Buongiorno a tutti. Allora, diciamo che i trucchi che un’azienda, e quindi anche uno studio odontoiatrico, può mettere in atto sono diversi. Partiamo dagli accorgimenti più classici, come il monitoraggio degli attuali consumi, elemento fondamentale sia per avere dei valori di riferimento sia per capire quanto e come si dovranno fare i futuri tagli.

In un secondo momento, è necessario agire e quindi fare attenzione a tutti i dispositivi e alla strumentazione utilizzata in studio. In questo senso, è bene ricordarsi di spegnerli dopo ogni utilizzo; non dimentichiamo che lo standby consuma e, in ottica di risparmio, a fine anno può avere un certo peso in bolletta. 

Bisogna poi fare attenzione all’ambiente di lavoro, come ad esempio controllare che non ci siano passaggi d’aria, preimpostare e ottimizzare il termostato, curare la manutenzione degli impianti, utilizzare, ove possibile, fonti energetiche alternative e investire nella domotica.

Inoltre, è necessario scegliere con cura con il proprio fornitore di energia. E cambiarlo, quando non più conveniente.

Consideriamo che in questo momento, in Italia, tutte le compagnie energetiche, per acquisire i propri clienti, fissano un prezzo annuale, con la possibilità di aumentarlo in un secondo momento, a loro piacimento. Se questo, fino a qualche tempo fa, significava creare un potenziale danno di qualche centinaio di euro all’azienda cliente, in tempi drammatici come quelli di oggi si concretizza in danni da migliaia di euro. Migliaia di euro che possono affondare diverse aziende.

EnerCom, da questo punto di vista, offre un servizio fondamentale: la consulenza. Si tratta di una reale consulenza, attraverso la quale garantire al cliente il prezzo più basso, per quanto riguarda l’energia; riguardo la telefonia, la consulenza consente non solo di avere un vantaggio economico, contenendo i costi, ma di ottenere anche le miglior tecnologie e contenuti, sfruttando, ove possibile, i bonus statali. 

Possiamo ottenere vantaggi solo sulle bollette della luce oppure anche su altre utenze?

Parlando di utilities, EnerCom è l’unica società di consulenza italiana, che può contare sulla partnership con tutti i fornitori di telefonia e con le 6 multinazionali più importanti per quanto riguarda l’energia. Cosa significa questo? I vantaggi che i nostri clienti possono ottenere non si limitano al contenimento di una sola bolletta, ma al miglioramento delle proprie utenze a tutto tondo, basandosi su una valutazione globale che include la telefonia, mobile e fissa, il gas e internet. Il singolo risparmio si trasforma così in un risparmio generale. 

Mettendoci nei panni di chi lavora in uno studio odontoiatrico, a questo punto ci sorgono queste due domande: “Se cambio gestore potrò successivamente aderire a nuove offerte? E come faccio a seguirne l’andamento?”

Chi sceglie EnerCome sa che può contare su almeno una visita di verifica all’anno. Durante tale visita, si valuta se quanto è stato contrattualizzato è ancora conveniente o se è opportuno cambiare fornitore.

Infine, l’ufficio EnerCom e i consulenti di zona si occupano personalmente di alcuni servizi post-vendita, il cui obiettivo è quello di sostenere il cliente in tutte quelle pratiche che altrimenti andrebbero sbrigate tramite centralino. E tutti conosciamo, purtroppo, l’odissea che ne deriva.

Ringraziamo Giacomo Filaferro per essersi reso disponibile a condividere con noi di BTL queste riflessioni.

Invitiamo ogni studio odontoiatrico ad avvalersi del supporto di un consulente che, senza comportare alcun costo ulteriore per lo studio stesso, possa seguire l’andamento delle offerte, e proporre così le più convenienti.

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GDPR COMPLIANCE

GDPR Compliance: cosa significa?

Se fino al 2019 il mancato rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 riguardo al tema del GDPR non comportava l’applicazione di sanzioni, oggi redigere le informative sul trattamento dei dati dei propri utenti e clienti è un aspetto fondamentale, multato se effettuato in modo scorretto o incompleto. Tutti gli studi odontoiatrici, con la raccolta di dati relativi allo stato di salute, biometrici, triage, questionari Covid, ecc., sono continuamente sottoposti al totale rispetto delle normative europee in materia di trattamento dei dati. Scopriamo come applicare al meglio il GDPR in tutti gli studi.

GDPR Compliance: cosa significa?

Con il termine Compliance si intende l’adesione e conformità dello studio in questione alle leggi in vigore.

L’acronimo GDPR – General Data Protection Regulation – corrisponde al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che raccoglie tutte le modalità e le regole secondo le quali i dati personali devono essere raccolti, trattati, protetti e condivisi. Il Regolamento Europeo 2016/679 ha l’obiettivo di rafforzare la proprietà dei dati personali da parte dei diretti interessati, quando questi vengono trattati da terzi.

Uno studio è GDPR Compliant quando adotta tutti i comportamenti previsti dal Regolamento sul GDPR, in modo tale da abbassare al minimo il rischio sui dati trattati. Per fare questo è necessario che il titolare del trattamento dei dati sappia:

  • Quali dati tratta
  • Come vengono archiviati e a chi appartengono i dati raccolti
  • Come e perché questi dati vengono utilizzati

Il trattamento dei dati: requisiti e registro

Al fine di rispettare questi principi base, è necessario che il consenso al trattamento redatto dal titolare del trattamento e prestato dall’interessato sia:

  • Inequivocabile: l’interessato deve acconsentire, in modo indubbio, al loro trattamento
  • Informato: l’interessato deve ricevere tutte le informazioni necessarie a capire come i suoi dati verranno trattati
  • Libero: non è ammesso alcun raggiro, minaccia, intimidazione né condizionamento
  • Specifico: l’interessato deve dare il proprio consenso per ogni specifica finalità per cui i suoi dati vengono raccolti
  • Verificabile: è necessario poter verificare l’avvenuto consenso al trattamento da parte del titolare dei dati
  • Revocabile, in qualsiasi momento

Inoltre, chi tratta i dati personali di terzi deve redigere il Registro dei Consensi, registrandoli singolarmente e rimanendo loro responsabile per l’intera durata del trattamento. Tale Registro deve contenere:

  • I dati di chi ha dato il consenso
  • La modalità e l’indicazione temporale del momento in cui i dati vengono raccolti
  • Il modulo di raccolta avanzato e compilato dal titolare dei dati
  • I documenti legali necessari alla raccolta, contenenti le condizioni del “contratto”

Essere GDPR Compliance

Il titolare del trattamento dei dati deve adempiere ad alcuni obblighi formali:

  • La nomina del responsabile del trattamento e delle altre figure interessate
  • L’informativa del trattamento dei dati personali
  • Il consenso al trattamento dei dati personali
  • Il Registro del Trattamento: è il documento che fotografa tutte le attività di trattamento dei dati dello studio ed è obbligatorio per tutte le aziende, anche quelle con meno di 250 dipendenti, se effettuano un trattamento dei dati non occasionale
  • Il Registro del Data Breach: il data breach fa riferimento a tutte quelle situazioni, eccezionali o accidentali, per le quali i dati raccolti vengono utilizzati in modo improprio, persi, modificati, divulgati (due esempi di data breach sono la perdita di una chiavetta USB o una calamità naturale). In queste situazioni, il titolare del trattamento è obbligato ad avanzare una comunicazione ufficiale entro 72 ore dal momento in cui ha scoperto la violazione
  • La valutazione d’impatto, nei casi previsti

Secondo l’art.25 GDPR, a tutela del titolare dei dati, il titolare del trattamento deve inoltre adeguarsi al Regolamento Europeo 2016/679 rispettando due principi:

  • Privacy by default: il trattamento dei dati dev’essere il meno invasivo possibile e i dati devono essere manipolati il meno possibile
  • Privacy by design: il trattamento dei dati dev’essere definito prima del trattamento stesso

Inoltre, il titolare del trattamento dei dati deve garantire all’interessato la possibilità di:

  • Ottenere informazioni sulle attività condotte con i suoi dati
  • Accedere, modificare, limitare o cancellare i propri dati
  • Opporsi ad alcune attività di trattamento dei dati
  • Ottenere e trasferire i propri dati ad altro titolare

GDPR Compliance: cosa si rischia?

Raccogliere i dati personali nelle modalità corrette e fare altrettanto con la loro conservazione e il loro trattamento è fondamentale. Una scorretta gestione può comportare gravi rischi per l’azienda – o, nel nostro caso, per lo studio odontoiatrico – che li raccoglie.

Se il GDPR non viene rispettato, può capitare che i dati vengano distrutti, siano resi indisponibili, persi, alterati o divulgati. Può capitare che diventino accessibili a qualcuno che non ha il permesso di prenderne visione. Nel nostro specifico caso odontoiatrico, può capitare di non poter accedere a una radiografia, non lavorare correttamente e dover perdere tempo per eseguire nuovamente un esame, con conseguente danno per il paziente.

Oltre a questo, non bisogna sottovalutare le sanzioni pecuniarie e le conseguenze legali per chi non rispetta il GDPR. Economicamente, si può dover pagare fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’organizzazione. I provvedimenti di carattere legale invece consistono in richiami ufficiali, danni da responsabilità e verifiche periodiche sulla protezione dei dati.

A questo punto, sei sicuro che il tuo studio odontoiatrico sia in linea con quanto previsto dal più recente Regolamento Europeo sul GDPR? Assicurati di restare sempre aggiornato in materia. Iscrivi al nostro canale Telegram per ricevere tutte le news.

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legge 215/21

Cosa cambia con la Legge 215/21?

La Legge 215/21 ha introdotto alcune modifiche al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro  – disciplinato dal D. Lgs. 81/2008 – integrando e aggiornando la precedente regolamentazione. La sicurezza sul luogo di lavoro acquisisce sempre maggior centralità, con l’obiettivo finale di evitare infortuni o incidenti e ridurre al minimo l’esposizione ai rischi professionali. Approfondiamo l’argomento parlando del registro degli addestramenti e dei doveri riferiti alla figura del preposto e alla sua individuazione.

Legge 215/21: registro addestramenti e individuazione preposto

Il comma 5 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, modificato a dicembre 2021 dalla Legge 215/21, introduce per l’azienda l’obbligatorietà della tenuta di un apposito registro degli addestramenti. Ma cosa si intende per addestramento? L’addestramento consiste in una prova pratica e in un’esercitazione tramite le quali l’azienda dimostra l’uso corretto e in sicurezza delle attrezzature e delle procedure di lavoro al suo interno.

Rispetto al passato, la più importante modifica contenuta nella Legge 215/21 riguarda proprio l’obbligo di ufficializzare tale attività di addestramento sulla sicurezza su un registro, che può essere anche informatizzato.

Il registro addestramenti deve quindi essere presente in ogni azienda in cui si rende necessario l’addestramento, e deve contenere:

  • Le generalità dell’addestratore e del lavoratore
  • L’elenco dei DPI, attrezzature, impianti e sostanze su cui è stato effettuato l’addestramento
  • Il periodo di addestramento
  • L’esito dell’addestramento

E deve essere sottoscritto da:

  • Il lavoratore
  • L’addestratore
  • Il datore di lavoro (o responsabile di reparto o RSPP), responsabile dell’addestramento dei lavoratori tramite una persona esperta, come ad esempio il preposto.

Oltre all’introduzione del registro degli addestramenti, la Legge 215/2021 apporta un’altra importante novità, relativa al preposto, figura aziendale di fondamentale rilevanza. 

Ricordiamo che il preposto è colui che, per le competenze e i poteri a suo carico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce che le direttive siano rispettate da tutti i lavoratori. È colui che, comunemente, è definito “capo”: caporeparto, caposquadra, ecc. e che, rispetto alle nuove modifiche legislative introdotte, deve:

  • Sovrintendere e vigilare facendo sì che tutti i lavoratori rispettino gli obblighi di legge e, in caso di inosservanza, interrompendo l’attività e avvisando i superiori
  • Verificare che i lavoratori rispettino le istruzioni riguardo l’accesso alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico
  • Richiedere che i lavoratori rispettino le direttive in caso in emergenza o pericolo
  • Informare i lavoratori nel caso in cui si presenti un pericolo grave, fornendo indicazioni su come procedere
  • Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente qualsiasi malfunzionamento o deficienza di un’attrezzatura o mezzo, o qualsiasi altra condizione di pericolo
  • Interrompere temporaneamente l’attività lavorativa in caso si deficienza del mezzo o attrezzatura che comporti un pericolo

L’individuazione e la formalizzazione della nomina del preposto – incluse le figure del “preposto di fatto”, che ne esercita le funzioni senza un inquadramento formale – spettano al datore di lavoro o al dirigente. Con la Legge 215/21, l’obbligo di individuazione del preposto o dei preposti diventa quindi penalmente rilevante per il datore di lavoro o il dirigente.

L’aggiornamento del relativo corso di formazione deve essere svolto ogni due anni (non più ogni 5, come in precedenza).

Registro delle manutenzioni programmate 

La normativa prevedeva già la tenuta del registro delle manutenzioni obbligatorie, il quale persegue il triplice obiettivo di:

  • Garantire la conservazione nel tempo delle prestazioni e delle caratteristiche di sicurezza di tutte le attrezzature, dispositivi, impianti e luoghi di lavoro, dimostrando che l’usura e l’invecchiamento non siano cause di degrado
  • Minimizzare i costi di gestione e perdite di gestione
  • Rispettare quanto previsto dalla legge

La manutenzione è valutata dal legislatore come un importante elemento per la salute e la sicurezza del lavoro. Gli obblighi a carico del proprietario dell’attrezzatura e/o datore di lavoro vanno quindi diligentemente rispettati.

In sostanza, la Legge 215/21 altro non è che l’ennesima conferma della necessaria attenzione all’obbligo di lavorare in ambienti sicuri, in cui il rischio di incorrere in incidenti o infortuni sia ridotto al minimo.

Diventa quindi più importante che mai, per l’azienda che voglia operare in sicurezza e rimanere aggiornata, trovare un supporto esterno qualificato grazie al quale rispettare le più recenti direttive legislative, in modo completo e sicuro.

Se hai ancora qualche dubbio in merito alla Legge 215/21, scrivici una mail a info@btlsrl.it oppure scrivici su WhatsApp cliccando sul bottone qui sotto.

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nuovi protocolli Covid per studi odontoiatrici

Tutti i nuovi protocolli Covid per gli studi odontoiatrici

Come stanno cambiando i nuovi protocolli Covid per gli studi odontoiatrici? Il Ministero della Salute ha recentemente aggiornato le indicazioni operative specifiche per l’attività odontoiatrica. Anche in ambito odontoiatrico, infatti, le misure anti-Covid hanno iniziato ad allentarsi, al fine di recuperare le normali attività, mantenendo la massima sicurezza per pazienti e lavoratori. Oggi scopriamo quali sono i nuovi obblighi per chi svolge questa professione.

Nuovi protocolli Covid in ambiente odontoiatrico: a che punto siamo?

Da marzo 2020 ad oggi l’odontoiatria italiana, con le dovute limitazioni nelle fasi di emergenza sanitaria più acute, non ha mai cessato la sua attività. Nel corso di questi due anni, tuttavia, si è adoperata per rispettare le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e contemporaneamente:

  • Garantire le prestazioni per prevenire e/o curare le patologie dei pazienti
  • Operare considerando ogni cliente come potenzialmente contagioso

Terminata la fase emergenziale il 1 aprile 2022, è ora il momento di applicare ulteriori revisioni ai precedenti protocolli, allentando ulteriormente le misure anti-contagio.

Nuovi protocolli Covid per gli studi odontoiatrici

Di seguito, riportiamo tutte le nuove disposizioni fornite dal Ministero della Salute e attualmente applicabili. Da ricordare che, nei casi non specificati, rimangono valide le procedure standard già normalmente adottate negli studi odontoiatrici.

Selezione/Accettazione del paziente e dell’accompagnatore (Triage)

Ora è necessario effettuare solo il triage di accettazione, per riconoscere immediatamente un paziente potenzialmente portatore di infezione da SARS-CoV-2.

Non sono più richieste:

  • La selezione telefonica preliminare, relativa all’anamnesi rispetto al Covid-19
  • La misurazione della temperatura al paziente al momento dell’ingresso nello studio
  • L’invito a depositare tutti gli effetti personali in un unico sacchetto

Il paziente, entrando nello studio odontoiatrico, dopo essersi lavato o disinfettato le mani, deve compilare il questionario Covid e indossare la mascherina fino all’inizio della fase operativa.

Le stesse regole valgono per l’accompagnatore, al quale sono richieste, appunto, la compilazione del questionario Covid, la sanificazione delle mani e la mascherina a copertura di naso e bocca.

Protezione individuale dell’operatore sanitario

Nonostante gli studi odontoiatrici siano degli spazi dall’elevata probabilità di diffusione del contagio, durante lo svolgimento delle attività che non generano aeorosol gli operatori interni allo studio odontoiatrico possono indossare la semplice mascherina chirurgica.

La mascherina FFP2 rimane raccomandata qualora si verifichi almeno una delle seguenti situazioni:

  • Il distanziamento tra due persone non sia rispettato
  • Il ricambio dell’aria non sia garantito
  • Si generi aerosol

Oltre all’utilizzo degli adeguati DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per le vie aeree, ogni operatore deve lavarsi le mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone rispettando i processi consigliati.

Il camice idrorepellente (TNT) va sostituito solo al termine della procedura che genera aerosol e non più al termine di ogni attività con ogni singolo paziente.

Allo stesso modo, dipendentemente alle attività svolte, l’operatore deve indossare gli occhiali a stanghette e a maschera oppure gli schermi facciali e la visiera.

Rispetto all’utilizzo di guanti e cuffie e alle operazioni di vestizione e svestizione consigliamo di leggere il documento ufficiale per l’individuazione dello specifico caso.

Nuovi protocolli Covid operativi

Prima di accogliere ogni paziente, l’operatore deve preparare il campo operatorio, far accomodare il paziente, svolgere le operazioni e dimettere lo stesso paziente seguendo le procedure indicate nel documento ministeriale. A tal proposito, particolarmente rilevante è la sanificazione di occhiali e di visiere con una soluzione alcolica al 70%.

Allo stesso documento rimandiamo a proposito di approfondimenti sui nuovi protocolli Covid in merito a:

  • Riordino dopo la prestazione odontoiatrica
  • Disinfezione delle impronte
  • Gestione dei rifiuti
  • Disinfezione ambientale
  • Aerazione (Da preferire quella naturale per almeno 10-15 minuti al termine delle cure)
  • Gestione e disinfezioni degli ausili per l’esecuzione di RX endorali
  • Gestione degli strumenti rotanti
  • Riorganizzazione dei percorsi operativi

Infine, ricordiamo che l’intera equipe odontoiatrica deve indossare la stessa tipologia di DPI e che tutto il personale sanitario deve rispettare l’obbligo vaccinale, valido fino al 31 dicembre 2022.

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valutazione stress lavoro correlato

Valutazione Stress Lavoro Correlato: cosa sapere

Lo stress da lavoro correlato è riconosciuto come un vero e proprio rischio lavorativo le cui conseguenze non ricadono solamente sulla salute del singolo individuo, ma anche sulla produttività aziendale. Per salvaguardare dipendenti e, indirettamente, anche attività, l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad effettuare regolarmente la valutazione stress lavoro correlato.

Obbligo di valutazione stress lavoro correlato

L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi, inclusi “quelli collegati allo stress da lavoro correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’08/10/2004”. Il D.Lgs. 106/09 stabilisce che tale valutazione debba essere effettuata rispettando le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La valutazione del rischio stress lavoro correlato è a carico del datore di lavoro, che deve effettuarla una volta ogni due anni e in ogni caso in seguito a cambiamenti significativi nell’organizzazione del lavoro.

Come fare la valutazione stress lavoro correlato?

È la pubblicazione INAIL il più recente riferimento a riguardo, che stabilisce la “Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato”. Sostanzialmente si suddivide in due fasi:

  1. Valutazione preliminare
  2. Valutazione approfondita

La valutazione preliminare ruota attorno all’analisi dei cosiddetti eventi sentinella, ovvero quegli eventi che, per la sintomatologia provocata, sono riconducibili allo stress da lavoro correlato (es. infortuni sul lavoro, turnover, sanzioni, lamentele formalizzate avanzate dai lavoratori, ecc.).

La fase successiva, invece, considera l’analisi di diversi elementi:

  • Di Contenuto (es. ambiente di lavoro, ritmi e turni, corrispondenza tra competenze dei lavoratori e requisiti professionali richiesti, ecc.)
  • Di Contesto (es. conflitti interpersonali, carriera, autonomia decisionale, ecc.)

La valutazione approfondita include anche una serie di strumenti quali: questionari, focus group, interviste semi-strutturate.

Tutti questi elementi, dipendentemente dal settore professionale e dalla tipologia di mansioni svolte, vengono raccolti e utilizzati per ottenere una panoramica della situazione lavorativa. Tale panoramica rappresenta le fondamenta della valutazione rischio stress lavoro correlato e include figure come: RSPP, RLS, Medico Competente, responsabili e lavoratori individuati.

Le informazioni così raccolte in check-list sono molto utili sia per ottenere la valutazione stessa sia come termometro aziendale, al fine di intuire se migliorare la direzione gestionale e operativa intrapresa dall’azienda.

Il DVR: Documento Valutazione del Rischio

Il documento prodotto, il cosiddetto DVR, deve riportare dei contenuti minimi, allo scopo di fornire una descrizione veritiera e aggiornata della realtà aziendale (ne abbiamo parlato anche qui). Oltre a indicare l’iter seguito per giungere a tale valutazione, il DVR deve contenere:

  • La descrizione esaustiva dell’azienda e dell’attività lavorativa
  • Le modalità di valutazione e i criteri adottati
  • Le figure aziendali coinvolte e la loro formazione, se effettuata
  • I gruppi omogenei di lavoro
  • L’analisi del rischio e suoi risultati
  • Le misure di prevenzione da adottare e già adottate, ma da modificare in base ai risultati del DVR
  • Il piano di tutti gli interventi programmati
  • Il monitoraggio e l’aggiornamento periodico 

Sanzioni per il datore di lavoro inadempiente

Non redigere la valutazione del rischio stress lavoro correlato comporta una sanzione a carico del DL pari all’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da € 3071,27 a € 7862,44.

È possibile che tali pene siano aggravate da sanzioni civili (art. 2087 del Codice Civile), nei casi in cui il lavoratore abbia subito dei danni causati proprio dallo stress da lavoro correlato.

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sicurezza sul lavoro in uno studio odontoiatrico

Sicurezza sul lavoro in uno studio odontoiatrico

La sicurezza sul posto di lavoro rappresenta un tema delicato in ogni settore, ma ancor di più quando si ha a che fare con la salute. La sicurezza sul lavoro in uno studio odontoiatrico è una disciplina regolata dal D.lgs. 81/2008, di cui si contano 22 revisioni, e che tiene costantemente aggiornate tutte le figure coinvolte con regole, obblighi e sanzioni, in caso di mancato rispetto degli stessi.

Sicurezza sul lavoro in uno studio odontoiatrico: obblighi, rischi e figure

Il D.lgs. 81/2008 si rivolge a:

  • Datore di Lavoro (DL)
  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  • Lavoratore e medico competente (MC)

L’RSPP, l’RLS e il lavoratore sono obbligati per legge a partecipare ai corsi di formazione e relativi aggiornamenti. Lo stesso D.lgs. impone al DL l’obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, che viene documentata all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Lo stesso DVR contiene un rendiconto della valutazione dei rischi che, all’interno dello studio odontoiatrico, possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, il DVR presenta tutte le procedure da seguire per attuare le misure di prevenzione e protezione, con riferimento ai ruoli che le devono realizzare.

Cosa si intende con misure di prevenzione e protezione? Si fa riferimento a tutte le misure che tengono il livello di rischio accettabile. In caso di incidente, infatti, tali misure, unite alla formazione del personale, fanno sì che il danno per il lavoratore sia contenuto.

Al fine di rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro in uno studio odontoiatrico, il DL dev’essere sempre aggiornato e riuscire a gestire il rischio professionale in modo ottimale. Solo in questo modo può condurre l’attività odontoiatrica in modo sicuro e razionale.

Da specificare che i rischi in cui ci si può imbattere variano in base alla tipologia di studio dentistico, ai locali, ai macchinari, alle sostanze utilizzate o prodotte.

Formazione e sicurezza di uno studio odontoiatrico

Il Testo Unico Sicurezza del D.lgs. 81/08 obbliga tutti i lavoratori di uno studio odontoiatrico a seguire alcuni corsi di formazione e i relativi aggiornamenti.

Attualmente il DL, se ha assunto anche l’incarico di RSPP Datore di Lavoro, deve eseguire una formazione specifica di 48 ore, a cui segue l’aggiornamento di 14 ore. Da ottobre tutti i DL, che siano o meno RSPP, dovranno eseguire una formazione specifica per DL: durata e contenuti verranno definiti a fine giugno dalla conferenza Stato Regioni.

I lavoratori, compresi aiutanti, stagisti e operai, hanno l’obbligo di seguire:

  • Corso di formazione generale (4 ore) e specifica ad alto rischio per lavoratori (12 ore)
  • Corso per RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore) – uno solo dei dipendenti viene eletto RLS dagli altri lavoratori. A seguire, l’aggiornamento prevede ulteriori 6 ore di formazione

Inoltre, una persona a scelta sempre presente sul luogo di lavoro, deve seguire:

  • Corso Addetti Antincendio
  • Primo soccorso

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dpcm 9 marzo 2022 risposte alle domande frequenti

Il nuovo DPCM 9 marzo 2022: le risposte alle domande più frequenti

Il tanto atteso nuovo DPCM 9 marzo 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 maggio, ha messo in moto molte domande e dubbi da parte degli ASO. In questo articolo abbiamo risposto alle domande più frequenti che ci sono arrivate.

Le FAQ al DPCM 9 marzo 2022

La scorsa settimana abbiamo aggiornato il nostro articolo di spiegazione al profilo ASO alla luce del nuovo decreto (lo trovi qui). Ci sono arrivate tantissime domande di chiarimento su alcuni punti e anche qualche caso personale. Abbiamo riunito in questo articolo le domande che ci sono pervenute (e lo terremo costantemente aggiornato).

Ti ricordiamo che puoi trovare il nuovo DPCM a questo link.

1) Entro quando va effettuato l’aggiornamento annuale per le ASO?

La nuova normativa prevede che l’esecuzione delle ore di aggiornamento professionale devono essere effettuate entro l’anno solare e non fanno più riferimento al mese in cui si è conseguita la qualifica.

2) Saranno possibili ulteriori modifiche da parte della Regione?

Le Regioni erano presenti ai tavoli di discussione del nuovo DPCM ma alcune modifiche sono comunque possibili.

3) Se ho fatto più crediti un anno posso trasferire i crediti in eccesso all’anno successivo?

Questa possibilità attualmente non è prevista dal DPCM.

4) Cosa devo fare dei miei attestati?

Gli attestati sono personali e quindi vanno custoditi. Si consiglia comunque di dare una copia dell’attestato al datore di lavoro in quanto responsabile del controllo degli adempimenti da parte dei suoi dipendenti.

5) Ho fatto l’ASO ma ero inquadrato/a con un’altra mansione posso ottenere comunque l’attestato? 

In questo caso è importante produrre tutta la documentazione possibile che possa essere ricondotta alla mansione di ASO : contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attivita’ riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico, e’ necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.

6) Quale periodo viene considerato per l’esenzione dal corso di qualifica?

Il nuovo DPCM  espande il periodo di riconoscimento dell’attività lavorativa fino ai 10 anni precedenti al 2018 (non più 5).

Se non hai trovato la risposta alla tua domanda, ti invitiamo a scrivercela tramite un WhatsApp al nostro numero, saremo felici di risponderti. Fai la tua domanda cliccando sul pulsante qui sotto:

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aso chi è quali obblighi e novità

ASO: chi è, quali gli obblighi e le novità in arrivo

L’ASO – Assistente di Studio Odontoiatrico – è una figura riconosciuta a livello statale che ha ricevuto una formazione specifica, superato un esame di qualifica e presta il suo lavoro negli studi odontoiatrici. Che durata ha il corso abilitante? Quali sono gli obblighi a cui è soggetto? Lo spieghiamo in questo articolo alla luce delle ultime novità del DPCM 9 marzo 2022 appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Questo articolo è stato modificato a seguito delle nuove disposizioni appena pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2022.

Chi è l’ASO

Il profilo dell’ASO era stato istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 ed entrato in vigore il 21 aprile 2018, per recepire l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 concernente l’individuazione del profilo professionale di “Assistente Studio Odontoiatrico“. Veniva quindi istituito per decreto il profilo dell’ASO.

In Friuli Venezia Giulia il recepimento del Decreto sopra indicato è riportato nella Delibera n. 975 del 13 giugno 2019 e reperibile qui (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 alla Delibera).

Di appena pubblicazione invece sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 102 del 3 maggio 2022) le nuove disposizioni che regolamentano il profilo dell’ASO. Il nuovo decreto, che recepisce l’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, sostituisce l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l’individuazione del profilo professionale dell’ “Assistente di Studio Odontoiatrico” (ASO), quale operatore d’interesse sanitario.

Chi può accedere ai corsi abilitanti

I corsi di formazione abilitanti sono organizzati all’interno di ogni Regione che si fa carico di individuare gli enti formativi accreditati.

Per accedere ai corsi di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto “il possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione” (art. 6 del DPCM 9 marzo 2022). Chi ha conseguito titolo di studio all’estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Chi è cittadino straniero deve dimostrare la buona conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua italiana tramite test di ingresso messo poi agli atti.

Durata e struttura dei corsi abilitanti

Secondo l’art. 7 del DPCM 9 febbraio 2018, il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi. Il corso è strutturato in due moduli:

  • modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
  • modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

I moduli sono articolati nelle aree disciplinari: area socio-culturale, legislativa e organizzativa; area igienico-sanitaria; area tecnico-operativa; area relazionale.

Il tirocinio viene svolto presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del
decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l’Assistente di studio odontoiatrico.

Secondo quanto indicato all’art. 10 del DPCM, la frequenza del corso è obbligatoria e non si può accedere all’esame finale se si è superato un numero di assenze il cui tetto massimo di assenze è indicato dalla regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso si considera interrotto.
L’esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, diretto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali (di cui all’Allegato 2 dell’Accordo).

Chi è esente dal corso: le novità

Le persone esonerate dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al nuovo Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso
inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico sempre da non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All’art. 11 del DPCM 9 marzo 2022 vengono elencati i documenti che bisogna esibire per dimostrare il soddisfacimento di tale requisito.

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire la documentazione che attesti tali requisiti.

Chi inoltre ha svolto mansioni riconducibili al profilo dell’ASO per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni dall’entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018 ma non documentabili per l’interezza, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell’art. 10 e al termine del quale viene sostenuto
l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.

Sarà a cura delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano stabilire i crediti formativi per la certificazione delle competenze.

Quali sono gli obblighi di aggiornamento

Chi è in possesso della qualifica ASO e gli esenti (di cui all’art. 10, 11 e 12 del DPCM 9 marzo 2022) sono obbligati per legge a frequentare dei corsi di aggiornamento per almeno 10 ore di corso all’anno presso enti accreditati. I corsi di aggiornamento ASO sono approvati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri competenti sul territorio dove vengono svolti, sentita la Commissione Albo Odontoiatri. Per il Friuli Venezia Giulia i corsi di aggiornamento devono essere approvati dall’Ordine dei Medici della provincia di riferimento in cui vengono eseguiti.

Come recita il comma 4 dell’art. 2 del nuovo decreto: “L’obbligo di aggiornamento annuale decorre dall’anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l’anno medesimo.”

Nei casi di cui all’art. 11 del nuovo decreto, “la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Chi deve sostenere le spese di formazione?

Le spese per la formazione sono a carico di chi ne fruisce. Nel caso in cui sia un dipendente dello studio, il titolare dello studio dovrà agevolare la partecipazione del dipendente perché possa accedervi.

Importanti novità col nuovo decreto

Questo nuovo decreto è la risposta ufficiale alle richieste fatte da Associazioni sindacali e lavoratori del settore da diverso tempo. Si è fatta maggiore chiarezza sui termini per l’aggiornamento annuale, i requisiti per l’accesso al corso di formazione e sull’esonero della frequenza del corso anche per chi ha svolto questa mansione avendo un diverso inquadramento contrattuale.

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Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2022