Il tanto atteso nuovo DPCM 9 marzo 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 maggio, ha messo in moto molte domande e dubbi da parte degli ASO. In questo articolo abbiamo risposto alle domande più frequenti che ci sono arrivate.
Le FAQ al DPCM 9 marzo 2022
La scorsa settimana abbiamo aggiornato il nostro articolo di spiegazione al profilo ASO alla luce del nuovo decreto (lo trovi qui). Ci sono arrivate tantissime domande di chiarimento su alcuni punti e anche qualche caso personale. Abbiamo riunito in questo articolo le domande che ci sono pervenute (e lo terremo costantemente aggiornato).
Ti ricordiamo che puoi trovare il nuovo DPCM a questo link.
1) Entro quando va effettuato l’aggiornamento annuale per le ASO?
La nuova normativa prevede che l’esecuzione delle ore di aggiornamento professionale devono essere effettuate entro l’anno solare e non fanno più riferimento al mese in cui si è conseguita la qualifica.
2) Saranno possibili ulteriori modifiche da parte della Regione?
Le Regioni erano presenti ai tavoli di discussione del nuovo DPCM ma alcune modifiche sono comunque possibili.
3) Se ho fatto più crediti un anno posso trasferire i crediti in eccesso all’anno successivo?
Questa possibilità attualmente non è prevista dal DPCM.
4) Cosa devo fare dei miei attestati?
Gli attestati sono personali e quindi vanno custoditi. Si consiglia comunque di dare una copia dell’attestato al datore di lavoro in quanto responsabile del controllo degli adempimenti da parte dei suoi dipendenti.
5) Ho fatto l’ASO ma ero inquadrato/a con un’altra mansione posso ottenere comunque l’attestato?
In questo caso è importante produrre tutta la documentazione possibile che possa essere ricondotta alla mansione di ASO : contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attivita’ riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico, e’ necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.
6) Quale periodo viene considerato per l’esenzione dal corso di qualifica?
Il nuovo DPCM espande il periodo di riconoscimento dell’attività lavorativa fino ai 10 anni precedenti al 2018 (non più 5).
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L’ASO – Assistente di Studio Odontoiatrico – è una figura riconosciuta a livello statale che ha ricevuto una formazione specifica, superato un esame di qualifica e presta il suo lavoro negli studi odontoiatrici. Che durata ha il corso abilitante? Quali sono gli obblighi a cui è soggetto? Lo spieghiamo in questo articolo alla luce delle ultime novità del DPCM 9 marzo 2022 appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Questo articolo è stato modificato a seguito delle nuove disposizioni appena pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2022.
Chi è l’ASO
Il profilo dell’ASO era stato istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018 ed entrato in vigore il 21 aprile 2018, per recepire l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 concernente l’individuazione del profilo professionale di “Assistente Studio Odontoiatrico“. Veniva quindi istituito per decreto il profilo dell’ASO.
In Friuli Venezia Giulia il recepimento del Decreto sopra indicato è riportato nella Delibera n. 975 del 13 giugno 2019 e reperibile qui (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 alla Delibera).
Di appena pubblicazione invece sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 102 del 3 maggio 2022) le nuove disposizioni che regolamentano il profilo dell’ASO. Il nuovo decreto, che recepisce l’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, sostituisce l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l’individuazione del profilo professionale dell’ “Assistente di StudioOdontoiatrico” (ASO), quale operatore d’interesse sanitario.
Chi può accedere ai corsi abilitanti
I corsi di formazione abilitanti sono organizzati all’interno di ogni Regione che si fa carico di individuare gli enti formativi accreditati.
Per accedere ai corsi di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto “il possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione” (art. 6 del DPCM 9 marzo 2022). Chi ha conseguito titolo di studio all’estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Chi è cittadino straniero deve dimostrare la buona conoscenza, sia scritta che parlata, della lingua italiana tramite test di ingresso messo poi agli atti.
Durata e struttura dei corsi abilitanti
Secondo l’art. 7 del DPCM 9 febbraio 2018, il corso di formazione ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi. Il corso è strutturato in due moduli:
modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.
I moduli sono articolati nelle aree disciplinari: area socio-culturale, legislativa e organizzativa; area igienico-sanitaria; area tecnico-operativa; area relazionale.
Il tirocinio viene svolto presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l’Assistente di studio odontoiatrico.
Secondo quanto indicato all’art. 10 del DPCM, la frequenza del corso è obbligatoria e non si può accedere all’esame finale se si è superato un numero di assenze il cui tetto massimo di assenze è indicato dalla regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso si considera interrotto. L’esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, diretto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali (di cui all’Allegato 2 dell’Accordo).
Chi è esente dal corso: le novità
Le persone esonerate dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al nuovo Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’assistente di studio odontoiatrico sempre da non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All’art. 11 del DPCM 9 marzo 2022 vengono elencati i documenti che bisogna esibire per dimostrare il soddisfacimento di tale requisito.
Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire la documentazione che attesti tali requisiti.
Chi inoltre ha svolto mansioni riconducibili al profilo dell’ASO per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni dall’entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018 ma non documentabili per l’interezza, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell’art. 10 e al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.
Sarà a cura delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano stabilire i crediti formativi per la certificazione delle competenze.
Quali sono gli obblighi di aggiornamento
Chi è in possesso della qualifica ASO e gli esenti (di cui all’art. 10, 11 e 12 del DPCM 9 marzo 2022) sono obbligati per legge a frequentare dei corsi di aggiornamento per almeno 10 ore di corso all’anno presso enti accreditati. I corsi di aggiornamento ASO sono approvati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri competenti sul territorio dove vengono svolti, sentita la Commissione Albo Odontoiatri. Per il Friuli Venezia Giulia i corsi di aggiornamento devono essere approvati dall’Ordine dei Medici della provincia di riferimento in cui vengono eseguiti.
Come recita il comma 4 dell’art. 2 del nuovo decreto: “L’obbligo di aggiornamento annuale decorre dall’anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essereconcluso entro l’anno medesimo.”
Nei casi di cui all’art. 11 del nuovo decreto, “la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo.“
Chi deve sostenere le spese di formazione?
Le spese per la formazione sono a carico di chi ne fruisce. Nel caso in cui sia un dipendente dello studio, il titolare dello studio dovrà agevolare la partecipazione del dipendente perché possa accedervi.
Importanti novità col nuovo decreto
Questo nuovo decreto è la risposta ufficiale alle richieste fatte da Associazioni sindacali e lavoratori del settore da diverso tempo. Si è fatta maggiore chiarezza sui termini per l’aggiornamento annuale, i requisiti per l’accesso al corso di formazione e sull’esonero della frequenza del corso anche per chi ha svolto questa mansione avendo un diverso inquadramento contrattuale.
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