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11 febbraio 2024

La documentazione da tenere in studio quando operano dei collaboratori.

I collaboratori sono figure molto importanti nell’organizzazione e nell’economia dello studio e la loro figura va attentamente inquadrata da vari punti di vista. Abbiamo approfondito questa tematica con la Dottoressa Fabienne Bellina.

La Dott.ssa Fabienne Bellina è nostra consulente per la sicurezza, specializzata nell’ambito odontoiatrico, DPO e formatrice EBIGEN per la sicurezza sul lavoro.

La figura del collaboratore in libera professione è una presenza ormai consolidata per gran parte degli studi, cosà sta cambiando?

Proprio perché il ruolo dei collaboratori sta assumendo sempre maggiore rilevanza questa figura va attentamente inquadrata al fine di ridurre i rischi sia in termini di sanzioni amministrative che penali e per sviluppare un rapporto chiaro e corretto tra le parti. Questo argomento, molto spesso sottovalutato, può avere importanti ripercussioni sulle strutture odontoiatriche.

Iniziamo dal rapporto di lavoro, i consulenti hanno l’obbligo di avere un contratto?

Redigere in forma scritta il contratto di collaborazione professionale con Partita IVA non è obbligatorio, tuttavia, l’assenza di contratto rappresenta un’importante lacuna organizzativa, sia al fine di definire tutti gli aspetti del rapporto di lavoro sia per evitare spiacevoli sorprese nel caso i rapporti si incrinino, ed in particolare tenutosi conto delle modifiche introdotte dalla Legge Gelli-Bianco in merito alla responsabilità professionale (contrattuale e extra-contrattuale) e al concetto di rivalsa. A tal riguardo abbiamo sviluppato, con il nostro team legale, contratti specifici per i collaboratori siano essi odontoiatri, igienisti o altre figure presenti in studio, con particolare attenzione alla figura del Direttore Sanitario. Sottoscrivere contratti potrà essere rilevante ai fini assicurativi della struttura ma anche per motivi medico legali o ancora di sicurezza fiscale in caso di verifica.

Oltre ai contratti, ci sono quindi altri documenti che dovranno essere sottoscritti o richiesti?

La struttura è tenuta ad archiviare la documentazione comprovante titoli, competenze, formazione ed il rispetto degli obblighi assicurativi anche per i collaboratori. Andranno quindi chiesti i seguenti dati:

  • Dati fiscali
  • Indirizzo di Posta Elettronica Certificata
  • Certificato di Laurea
  • Iscrizione all’albo
  • Polizza Rc professionale e successivi rinnovi annuali
  • Attestati formativi

Inoltre, la struttura è tenuta ad archiviare atti di nomina ed incarichi formali, in particolare citeremo:

  • Nomina ad incaricato o responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Reg,UE 2016/679 o GDPR
  • Nomina a Direttore Sanitario
  • Nomina a Responsabile dell’Impianto Radiologico (RIR)
  • Nomina addetti alle emergenze

In merito agli obblighi formativi, Il collaboratore in quanto a lavoratore autonomo, rientra comunque negli obblighi sulla sicurezza previsti dall’81/08?

Il collaboratore, pur non essendo un dipendente, è considerato un lavoratore a tutti gli effetti ai sensi dell’81/08 e come tale è soggetto a tutti gli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro. Il lavoratore autonomo è responsabile della propria sicurezza ma sul Datore di Lavoro incombe sempre la responsabilità di vigilare sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare sulla corretta formazione dei lavoratori. Il settore di attività Odontoiatrico (ATECO 86.23) è classificato a rischio alto, il che comporta, per i lavoratori autonomi che operano in questo settore, di non essere esonerati dal frequentare i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro.

Quindi i collaboratori devono fare la formazione sicurezza?

Si, devono fare sia la formazione generale di 4 ore che quella specifica rischio alto di 12 ore. La formazione generale non ha scadenza quindi, una volta fatta, non serve rinnovarla. La formazione specifica va invece aggiornata ogni 5 anni con corsi specifici di 6 ore.

La formazione è a carico del collaboratore?

Le formazioni nell’ambito della sicurezza sono a carico del datore di lavoro. Molto spesso i collaboratori lavorano in più studi e quindi sorge spesso il problema di quale datore di lavoro debba pagare il corso. Il consiglio per i datori di lavoro è quello, comunque, di formare il collaboratore visto che le eventuali sanzioni penali o amministrative sono molto importanti.

Quali altre formazioni devono essere verificate dal datore di lavoro?

Il Datore di Lavoro ed il Direttore Sanitario hanno l’obbligo di verificare titoli e competenze dei collaboratori, in particolare in materia di aggiornamento ECM e, per gli odontoiatri, anche in materia di radioprotezione.

Dal punto di vista della Privacy come è inquadrato il collaboratore?

Durante lo svolgimento della sua attività, il collaboratore viene ovviamente a contatto sia con dati comuni che con dati particolari dei pazienti, tra cui dati sensibili, sanitari e biometrici, andrà quindi nominato formalmente come “incaricato” dal Titolare del trattamento ai sensi del Reg.EU 2026/679.

Ultima domanda in merito all’obbligatorietà della redazione di un DUVRI da parte del Datore di Lavoro?

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) è un documento che deve essere redatto dal committente quando vi è una prestazione d’opera all’interno di un luogo sotto la disponibilità giuridica del committente stesso. Ma, tale documento, non va redatto nel caso del collaboratore poiché le prestazioni medico-odontoiatriche rientrano tra le cosiddette prestazioni di opera intellettuale che sono esplicitamente esclusa dalla normativa.

Hai dubbi o voi maggiori informazioni? info@btlsrl.it 0432.1502142

Scopri i servizi per gli studi odontoiatrici su: www.btlsrl.it


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